Le Opere Universitarie istituite nella Regione Campania ai sensi dell’art. 189 del R.D. 31 agosto 1933, n.1592 e di cui al D.L. 31 ottobre 1979, n. 536 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n.642, sono state soppresse con l’entrata in vigore della Legge Regionale del 24 gennaio 1986, n.3, “Norme per l’attuazione del diritto allo studio nell’ambito universitario”.
L’art. 4 della L.R. 3/86, modificata dalla L.R. 9/89, ha istituito l’A.DI.S.U. per gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Salerno per “garantire il diritto allo studio nell’ambito universitario inteso a rimuovere, in attuazione dell’art. 34 della Costituzione, gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono agli studenti capaci e meritevoli l’accesso e la frequenza ai corsi universitari e post – universitari, consentendo il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione, di cultura e di preparazione professionale.”
La Legge Regionale n. 21 del 3 settembre 2002, “ Norme sul diritto agli studi universitari - Adeguamento alla Legge 2.12.1991, n. 390" dettante norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario, configura un nuovo assetto degli A.DI.S.U. ( Aziende per il diritto allo studio universitario) prevedendo, oltre a nuovi interventi e relative modalità di attuazione, l’istituzione di apposite Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, dotate di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale, denominate “ Aziende pubbliche per il diritto allo studio universitario – A.DI.S.U. “.
I preesistenti Enti per il diritto allo studio universitario sono stati trasformati in Aziende.

